Art. 1.

      1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Ostuni.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta regionale della Puglia, su richiesta del sindaco di Ostuni, previa delibera del consiglio comunale.
      3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere emanato entro un mese dalla presentazione della richiesta di cui all'articolo 2 da parte del sindaco di Ustuni. L'autorizzazione è concessa per non più di trenta anni ed è rinnovabile.